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16 May 2024 | 20:06:57
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Le detrazioni fiscali del 55% per l’anno 2012

/ normativa, certificazione energetica, efficienza energetica, detrazioni fiscali, 55%, incentivi, fiscali

Cosa sono le detrazioni del 55%?

Rappresentano un’iniziativa per promuovere gli interventi di riqualificazione e valorizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente. L’incentivo è proposto come detrazione fiscale sull’IRPEF suddivisa in quote annuali per un totale pari al 55% delle spese sostenute. Questo strumento è stato introdotto nel 2007 e ad oggi è in vigore fino al 31/12/2012. E’ stata infatti inserita all’ultimo nel Decreto Anti Crisi firmato da Napolitano la proroga del provvedimento del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l'attuale apparato normativo.

Cosa e’ cambiato per il 2012?

L’unica differenza è l’introduzione, a partire dal 2012, della possibilità di detrazione fiscale del 55% anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, rientranti nell'ambito del comma 347 della legge finanziaria 2007. I requisiti tecnici per accedervi sono quelli indicati all'art.9 comma 2-bis del D.M. 19/2/2007 e s.m.i. ("decreto edifici"), ossia principalmente coefficiente di prestazione (COP) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto e riferiti all’anno 2010; inoltre, il sistema di distribuzione deve essere messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

Quali sono gli edifici ammessi?

La detrazione dell’imposta lorda riguarda solo gli interventi su edifici esistenti di qualunque destinazione d’uso. La prova dell’esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI.
Gli edifici inoltre, secondo l’Art.2 della Circolare 31/05/07:

  • devono essere già dotati di impianto di riscaldamento;

(Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare ?15kW.)

  • devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare.

Quali sono le regole per accedere alla detrazione?

Il soggetto richiedente (persona fisica, ente non titolare di reddito d’impresa o soggetto titolare di reddito d’impresa che partecipa alle spese) deve:

  1. acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni.
  2. inviare all’ENEA copia dell’Allegato A (attestato di qualificazione energetica o certificazione ove prevista) (non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari e dal 15/8/09 anche per la sostituzione di caldaie come dal comma 347 della Finanziaria 2007)
  3. inviare all’ENEA la scheda informativa dell’intervento (Allegato E o Allegato F)
  4. conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (nel caso di privati i pagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali indicando la causale)
  5. inviare, solo se la durata dell’intervento si estende su più periodi di imposta, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo

La documentazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica dal sito dell’ENEA (conservando ricevuta informatica).

Cosa si intende per tecnico abilitato?

Secondo il Decreto Ministeriale del 19/02/07 è un tecnico abilitato:

  • - un ingegnere o un architetto iscritto al proprio ordine professionale;
  • - un geometra o un perito industriale iscritto al proprio collegio professionale.

Secondo la Circolare 31/05/07 la definizione vale anche per: dott. agronomi, dott. forestali e periti agrari iscritti al proprio collegio professionale.

Cosa è l’attestato di qualificazione (Allegato A)?

È il documento prodotto successivamente all’esecuzione degli interventi, da redigere secondo le procedure approvate dalle Regioni o dalle Province autonome o in assenza delle quali seguendo lo schema riportato nell’Allegato A del DM del 19/02/07.

Quando devo compilare la scheda informativa (Allegato E o Allegato F)?

La scheda informativa va sempre compilata o sul modello dell’Allegato E del DM del 19/02/07 o, secondo l’Allegato F del DM del 07/04/08 in caso di sola sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari per ACS.

A cosa serve e quando devo inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?

La comunicazione serve per consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.

Quali sono gli interventi che possono accedere alle detrazioni?

Le tipologie ammesse sono quattro:

  1. Interventi che concorrono a ridurre il fabbisogno energetico globale dell’ immobile fino a raggiungere il limite di EPi riportato nel DM 11 marzo 2008 ( allegato C), fino ad una detrazione massima di 100.000 euro;
  2. Interventi su singole strutture, sia opache che finestrate, che permettono di ridurne la trasmittanza fino al limite massimo previsto nel DM 26 gennaio 2010 ( allegato C),fino ad una detrazione massima di 60.000 euro;
  3. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione a regola d’arte degli impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, fino ad una detrazione massima di 60.000 euro;
  4. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione a regola d’arte dei nuovi impianti (rete e generatore) con caratteristiche previste dal DM 8 agosto 2009, fino ad una detrazione massima di 30.000 euro.

[Estratto dalla Guida Anit revisione gennaio 2012 – www.anit.it]