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10 May 2024 | 17:14:52
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Certificazione driver di sostenibilità

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Un impegno che viene da lontano

La certificazione energetica degli edifici in Italia è un’idea che parte da lontano, tanto che il percorso compie proprio quest’anno il suo ventesimo compleanno. È dal 1991, infatti, che si inizia a parlare di certificazione e la legge 10, pubblicata proprio in quell’anno, la prevede in un articolo, l’articolo 30, rimandando però ad un decreto successivo la sua applicazione. Il resto è storia, quel decreto non viene mai emanato e cosi la Certificazione, almeno nella sua norma cogente, per tanti anni rimane un sogno nel cassetto.

La Direttiva 2002/91 /CE ripropone la certificazione energetica invitando gli stati membri ad attuarla insieme ad una serie di altre misure finalizzate a migliorare l’efficienza energetica nel settore edilizio particolarmente energivoro. In concomitanza con la Direttiva viene dato mandato al CEN, l’ente di normazione europeo, per elaborare un pacchetto di norme che costituiscano un supporto tecnico alla Direttiva per tutti gli Stati membri. Il nostro Paese è tra i primi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva: il D.Lgs. 192/05. La certificazione energetica obbligatoria è ovviamente prevista, ma per le regole tecniche necessarie per attuarla vengono demandate a decreti successivi.

L’anno successivo viene approvato il D.Lgs. 311/06 che in teoria dovrebbe integrare e completare il D.Lgs. 192/05. In realtà non è così, almeno per ciò che riguarda la certificazione. Gli incentivi proposti dal Governo nella legge Finanziaria del 2007 prevedono che gli edifici che li ricevono siano certificati. Il legislatore, consapevole del fatto che mancano ancora le regole per attuare la certificazione, introduce nel transitorio uno strumento sostitutivo: la qualificazione energetica.

A livello nazionale questo strumento rimarrà in vigore ?no a quando, siamo nel 2009, viene approvato il DM 26/6/2009 che contiene le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica”. Ed è questo il momento in cui la certificazione energetica vera, quella cioè eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla EPDB, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Il percorso riassunto in così poche parole sembra un percorso semplice, invece non lo è.

Nel periodo transitorio, quello che va dall’emanazione del D.Lgs. 192/05 al D.M. 26, alcune Regioni emanano delle leggi che definiscono le regole per l’attuazione della certificazione energetica sul territorio di competenza. La prima è la Regione Lombardia, alla quale seguono in ordine la Liguria, il Piemonte e l’Emilia Romagna. È utile ricordare che la Provincia autonoma di Bolzano approva le sue regole ancora, prima introducendo il sistema Casaclima.

Le Regioni che si muovono in anticipo rispetto alle Linee guida nazionali lo fanno nel rispetto della legalità: la modi?ca del Titolo V della Costituzione rende infatti l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni, inoltre l’articolo 17 del D.Lgs. 192/2005 esplicita in modo chiaro questo concetto affermando che le Regioni e le Province Autonome possono recepire in modo indipendente la Direttiva 91 garantendo il rispetto dei vincolo derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali contenuti nello stesso D.Lgs. 192/2005.

L’emanazione delle linee guida nazionali in linea di principio avrebbero dovuto creare un po’ di ordine su un tema diventato complesso come quello della certificazione energetica. In realtà le cose non stanno proprio così e l’Italia rimane il Paese europeo dalle tante regole, un Paese in cui la classe A in una Regione ha un significato e nell’altra ha un significato diverso, un Paese in cui un tecnico può certi?care in una Regione e non in un’altra, un Paese in cui per?no le procedure di calcolo sono differenti.

[Estratto da un articolo di Giuliano Dall’O pubblicato sulla rivista “neo Eubios” n.37 – Anno XIII – Settembre 2011, Edita da TEP srl – www.anit.it]